Divorzio, è rivoluzione: per l’assegno non conta più il tenore di vita matrimoniale ma l’autosufficienza

Cambio radicale sull’assegno di divorzio che fino a oggi, con 30 anni di indirizzo costante, era collegato nella sua entità al parametro del «tenore di vita matrimoniale», una pietra miliare che da oggi va in soffitta e lascia il posto a un «parametro di spettanza» basato sulla valutazione dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede. Il matrimonio, ha stabilito la Cassazione, non è più la «sistemazione definitiva»: sposarsi, scrive la Corte, è un «atto di libertà e autoresponsabilità». Con la sentenza 11504, depositata oggi dalla Cassazione e relativa al divorzio tra l’ex ministro Vittorio Grilli e una imprenditrice, i supremi giudici hanno respinto il ricorso con il quale la ex moglie chiedeva l’assegno di divorzio già negatole con verdetto emesso dalla Corte di Appello di Milano nel 2014 che aveva ritenuto incompleta la sua documentazione dei redditi e valutato che l’ex marito dopo la fine del matrimonio aveva subito una «contrazione» dei redditi. Ad avviso dei supremi giudici, la decisione milanese deve essere corretta in motivazione perché a far perdere il diritto all’assegno alla ex moglie non è il fatto che si suppone abbia redditi adeguati, ma la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre «superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come `sistemazione definitiva´» perché è «ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilita’, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile». «Si deve quindi ritenere – afferma la Cassazione – che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale».

L’estinzione del rapporto

Con la sentenza di divorzio, osserva la prima sezione civile,«il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del `tenore di vita matrimoniale´ in una indebita prospettiva di `ultrattivita´` del vincolo matrimoniale”. Dunque, secondo i supremi giudici, va individuato un «parametro diverso» nel «raggiungimento dell’indipendenza economica» di chi ha richiesto l’assegno divorzile: «Se è accertato che – si legge nella sentenza depositata oggi – è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto». I principali indici che la Cassazione individua per valutare l’indipendenza economica di un ex coniuge sono il «possesso» di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le «capacità e possibilità effettive» di lavoro personale e «la stabile disponibilità» di un’abitazione. (www.corriere.it)